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Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze

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Chi Siamo

La Procura per i Minorenni unitamente al Tribunale per i Minorenni e al Giudice Tutelare, quest’ultimo istituito presso il Tribunale Ordinario, rientra tra i soggetti istituzionali deputati alla cura dell’interesse del minore  in materia penale, civile e amministrativa. 

Sono inoltre previsti dall’ordinamento un’apposita sezione di Corte d’Appello e il mantenimento in capo al Tribunale per i Minorenni e ad una Sezione specializzata della Corte d’Appello delle funzioni di Giudice dell’Esecuzione e Tribunale di Sorveglianza.  

A livello costituzionale gli Uffici giudiziari richiamati sono stati istituiti in attuazione del combinato disposto degli artt. 25  co. 1 e 31 co. 2 della Costituzione, in base ai quali da un lato “nessuno può essere distolto dal giudice precostituito per legge” espressione del c.d. principio del giudice naturale dall’altro “la Repubblica (..) protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù favorendo gli istituti necessari a tale scopo”, con ciò fornendo supporto costituzionale all’istituzione di un Giudice specializzato appunto nella tutela dell’interesse del minore. 

Si tratta di una finalità che incide sulla composizione degli Uffici giudicanti, sui principi che muovono l’azione del Pubblico Ministero e le decisioni dei Giudici, sulle regole procedurali applicabili al processo minorile e sugli istituti previsti per il recupero del minore autore di reato. 

1- COMPETENZA PENALE

Con particolare riferimento alla materia penale la disciplina del processo minorile è contenuta nel D.P.R.  22 settembre 1988 n. 448. Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni vengono trasmesse le notizie di reato, le richieste, le istanze, le denunce, le querele e i referti per reati commessi da minori degli anni 18 nel territorio di competenza della Corte d’Appello ed è unicamente in ipotesi di “minore soggetto indagato di reato” che occorre investire gli Uffici della Procura Minorile della relativa competenza. 

2- COMPETENZA CIVILE 

Il Tribunale per i Minorenni e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni sono organi giurisdizionali deputati alla tutela di interessi e, prima ancora di diritti, delle persone minorenni.

Il "minorenne" è una persona di età compresa tra la nascita e il compimento del 18 anno di età, momento in cui, come è noto, si acquisisce la piena capacità giuridica.

Il minorenne è una persona che si trova in una particolare situazione di vulnerabilità, poiché non è in grado, per ragioni sia giuridiche che fisiologiche, di far valere i propri diritti e di assicurarsi i mezzi per soddisfarli.

Come tale il minorenne

ha tutti i diritti inviolabili della persona umana, riconosciuti dalla normativa nazionale e internazionale (diritto alla vita, alla salute, ecc.)

ha i diritti propri della infanzia, anch'essi specificamente riconosciuti dalla normativa nazionale e internazionale (diritto ad essere nutrito, al gioco, ad avere una istruzione, ad essere protetto contro ogni forma di sfruttamento ed abuso, ecc)

In sintesi, il minorenne ha un "diritto di futuro", ossia avere la possibilità di crescere in condizione di benessere fisico, psicologico e affettivo.

In prima battuta, le persone che devono garantire al minore tale "diritto al futuro" sono i genitori, che per questo esercitano la Responsabilità Genitoriale; in passato si parlava di "Patria Potestà", e poi di "Potestà Genitoriale", ponendosi  l'accento sulla componente del potere esercitato, mentre il concetto di Responsabilità Genitoriale ben evidenzia come le scelte che i genitori operano sui figli e per i figli sono espressione di una responsabilità che il genitore ha verso il figlio, e che devono mirare non alla soddisfazione del genitore ma al raggiungimento del "miglior interesse del minore" ("best interest of the child").

Può tuttavia accadere che i genitori siano assenti, o si sottraggono ai poteri-doveri connessi alla Responsabilità Genitoriale, o addirittura provochino essi stessi malessere ai figli: gli organi giudiziari minorili dunque hanno lo scopo di assicurare i diritti del minorenne, come persona in stato di vulnerabilità, in ogni caso in cui gli esercenti la Responsabilità Genitoriale o manchino, oppure siano inadeguati.

L'unico organo legittimato adottare decisioni a tutela del minore è il Tribunale per i Minorenni, mentre la Procura ha il ruolo di fare accertamenti ed avanzare richieste.

In particolare, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni ha il compito di:

A) raccogliere le segnalazioni su uno stato di malessere del minore

Chiunque può segnalare alla Procura Minorile situazioni di disagio di un minore: i genitori stessi, personale scolastico, medici di pronto soccorso o medici di famiglia, psicologi o psichiatri, le forze di polizia; frequentemente vengono aperti procedimenti civili nei casi in cui il minore sia autore di reato (perché nell'azione criminosa egli esprime il proprio malessere e le proprie necessità), o sia persona offesa (per  aver ricevuto un trauma dal reato, o perché il reato è scaturito da comportamenti  a rischio tenuti dalla vittima, anch'essi spia di un possibile malessere); in casi estremi la Autorità Pubblica può anche intervenire in via di urgenza disponendo il collocamento in protezione del minore che sia in stato di grave pericolo, se del caso anche allontanandolo dalla famiglia: in questo caso tale iniziativa deve essere convalidata dal Tribunale per i Minorenni su richiesta del Pubblico Ministero Minorile.

B) verificare se e per quale motivo gli esercenti la Responsabilità Genitoriale non siano in grado di agire a tutela dei diritti del minore

Gli accertamenti sono svolti direttamente dai magistrati o con l'ausilio dei Servizi Sociali e della Polizia Giudiziaria. Essi mirano a verificare l'esistenza di un malessere nel minore, e se gli esercenti la Responsabilità Genitoriale siano in grado di farvi fronte. Nel caso in cui vengano rilevate criticità, viene ipotizzato un progetto di intervento socio-sanitario da condividere con gli esercenti la Responsabilità Genitoriale.

C) avanzare al Tribunale per i Minorenni una richiesta affinché intervenga in sostituzione o ad integrazione delle mancanze nell'esercizio della Responsabilità Genitoriale, adottando provvedimenti di sospensione, limitazione o decadenza dalla Responsabilità Genitoriale

Quando il Pubblico ministero ritiene che la situazione del minore possa risolversi soltanto mediante l'intervento di una decisione giudiziaria che imponga ad uno o ad entrambi i genitori un particolare comportamento, avanza una richiesta al Tribunale per i Minorenni perché incida sulla Responsabilità Genitoriale. In casi di grave disagio familiare del minore, il Pubblico Ministero può chiedere al Tribunale di collocare il minore presso una comunità o presso un'altra famiglia. 

Il ricorso può assumere varie forme e si sviluppa secondo varie procedure.

Le decisioni del Tribunale per i Minorenni sulla Responsabilità Genitoriale sono per loro natura provvisorie, in quanto provvisoria è per definizione la minore età: ma anche prima del raggiungimento del 18 anno, è possibile ed anzi estremamente probabile che gli interventi posti a tutela del minore vengano modificati, ampliando o riducendo o semplicemente meglio definendo le limitazioni della Responsabilità Genitoriale già disposte (ad esempio perché il minore cresce ed ha nuove esigenze; perché i genitori si dimostrano più sdeguati): anche in questo caso la Procura ha il compito di chiedere al Tribunale per i Minorenni, mediante ricorso, la modifica di un decreto a suo tempo emesso (come, ad esempio, reintegrare i genitori nella piena Responsabilità Genitoriale).  

Questi in sintesi gli ambiti di richieste della Procura Minorile al Tribunale per i Minorenni:

A) dichiarazione di adottabilità: se il minore resta privo di genitori, oppure se il minore versa in stato di abbandono (che sussiste anche quando i genitori sono affetti da carenze genitoriali così gravi da ritenerli come del tutto assenti), il Pubblico Ministero chiede di recidere il legame genitoriale e poter inserire il minore nel circuito della adozione, finalizzato a sostituire la genitorialità naturale con quella elettiva

B) decadenza o limitazione della Responsabilità Genitoriale di uno o entrambi i genitori: ove il Pubblico Ministero ritenga che la capacità genitoriale di uno o di entrambi i genitori sia gravemente carente, e non vi siano concrete aspettative di recupero, può chiedere la decadenza dalla responsabilità Genitoriale; nei casi meno gravi, il Pubblico Ministero chiede provvedimenti limitativi della Responsabilità Genitoriale.

C) Minori Stranieri non accompagnati: Il Pubblico Ministero chiede la emissione di un decreto a tutela dei minori che hanno intrapreso un progetto migratorio senza i genitori e che si trovano dunque in Italia senza che nessuno dei genitori sia in grado di esercitare concretamente la Responsabilità Genitoriale

D) ricorsi per sottrazione internazionale di minorenne: quando il minore si trovi in Italia per esservi stato portato da un genitore senza il consenso dell’altro genitore, e su richiesta di appositi organi individuati da convenzioni internazionali, Il Pubblico Ministero chiede il rimpatrio del minore, salvo che ciò pregiudichi gravemente gli interessi del minore medesimo.

E) pareri e impugnazioni: inoltre il pubblico ministero è chiamato ad esprimere il proprio pare anche in procedure iniziate su ricorso di una parte privata.

3- COMPETENZA AMMINISTRATIVA

Vi è poi un insieme di attività del Pubblico Ministero Minorile che si definiscono "amministrative", in quanto mirano a perseguire il "miglior interesse del minore" senza aprire un contenzioso con i genitori.

A) provvedimenti amministrativi nei confronti dei minori con condotte irregolari: laddove il minore presenti gravi sintomi di disagio, ma non vi è motivo di ritenere che un intervento sulla Responsabilità Genitoriale possa essere efficace (per l'età del minore, o perché i genitori sembrano fare tutto il possibile) è possibile chiedere che il Tribunale disponga , che in questo caso sono diretti verso il minore e non verso i genitori 

B) vigilanza sulle Comunità: Le comunità che ospitano i minorenni sono tenute ad inviare, ogni sei mesi, una segnalazione die minori che ospitano; la Procura Minorile ha il compito di ispezionare le Comunità, per assicurare che esse siano funzionali ai progetti di sostegno ai minori ospitati

C) prosieguo fino al 21° anno di età: è possibile che con il raggiungimento del 18° anno il soggetto non abbia ancora raggiunto una sufficiente autonomia e maturità, essendo questi concetti che seguono percorsi diversi dal mero trascorrere del tempo: la Procura per i Minorenni può dunque chiedere al Tribunale per i Minorenni che i servizi di assistenza al minore non vengano interrotti col raggiungimento della maggiore età, ,a possano prolungarsi fino al raggiungimento del loro scopo ma non oltre i 21 anni.

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